Certificazione delle competenze – sperimentazione di cui alla C.M. n.3/13.02.2015
Indicazioni relativamente alla certificazione esami di Stato fine primo ciclo
Direzione Generale
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Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 7776 del 12 giugno 2015
Ai Dirigenti scolastici
Ai Coordinatori Didattici ed Educativi
delle istituzioni scolastiche partecipanti alla sperimentazione
della certificazione delle competenze – C.M. 3/13.02.2015
Al SITO USR Lombardia
Oggetto: Certificazione delle competenze – sperimentazione di cui alla C.M. n.3/13.02.2015 – indicazioni relativamente alla certificazione esami di Stato fine primo ciclo.
Gli istituti che partecipano alla sperimentazione della certificazione delle competenze e che hanno classi di studenti che parteciperanno all’esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione, devono:
a) stilare in sede di scrutinio finale di ammissione all’esame, per i soli studenti ammessi, la certificazione sperimentale, che è conclusa con la validazione e sottoscrizione da parte del Dirigente Scolastico e dei docenti;
b) consegnare i certificati alle famiglie degli alunni che, ammessi all’esame, abbiano sostenuto lo stesso con esito positivo.
Tanto infatti si evince dalla C.M. n. 3 del 13.02.2015, che nelle Linee Guida allegate recita: “Relativamente alla secondaria di primo grado, [il documento di certificazione delle competenze] viene stilato in sede di scrutinio finale solo per gli studenti ammessi all’esame di Stato e consegnato alle famiglie degli alunni che abbiano sostenuto l’esame stesso con esito positivo”.
Dato che questo atto del Consiglio di classe “accompagna e integra” quanto fa la Commissione, e questa è tenuta ai sensi della C.M. n. 28 del 15.03.2007 a realizzare la certificazione delle competenze, avvalendosi ove lo ritenga del modello ivi allegato, la commissione stessa deve produrre la propria certificazione anche sulla base delle risultanze dell’esame e con i modelli che ritiene opportuni. La C.M. n. 28/2007 già menzionata prevedeva l’adattabilità alle esigenze locali della strumentazione valutativa di sintesi. Ciò permette l’avvicinamento dei due strumenti (modello sperimentale del consiglio di classe e certificazione prodotta dalla commissione).
Si ricorda infine che il modello sperimentale, secondo le Linee Guida summenzionate, deve essere trasmesso anche all’istituzione scolastica di nuova destinazione dello studente: “Il documento di certificazione, che la scuola è tenuta a rilasciare alla fine della classe quinta di scuola primaria e alla fine della classe terza di scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell’alunno e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo” .
Si coglie l’occasione per segnalare che NON è possibile alcun “adattamento” del modello di certificazione sperimentale, che va utilizzato così come è stato predisposto dal Ministero, per non rendere vana la sperimentazione in corso.
Cordiali saluti
Il dirigente
Roberto Proietto
RP/ep
Per informazioni
Emilia Pignatel
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