Onnicomprensività del trattamento economico. Incarichi aggiuntivi
La nota richiama l’attenzione sull’applicazione della normativa vigente in materia di onnicomprensività del trattamento economico e delle relative situazioni di incompatibilità riguardo l’assunzione di incarichi aggiuntivi.
Direzione Generale
Ufficio VII – Dirigenti amministrativi, tecnici e scolastici
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Milano, 26 gennaio 2011
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici in servizio
presso l’USR Lombardia e gli Ambiti Territoriali
Oggetto: Onnicomprensività del trattamento economico. Incarichi aggiuntivi
Si richiama l’attenzione delle SSLL sull’applicazione della normativa vigente in materia di onnicomprensività del trattamento economico e delle relative situazioni di incompatibilità riguardo l’assunzione di incarichi aggiuntivi, anche al fine di evitare di incorrere nelle responsabilità previste dall’art. 53 del D.Lgs 165/2001. Com’è noto, tale norma ribadisce l’obbligo di esclusività ed il correlato divieto di svolgimento di attività extraistituzionali per tutti i pubblici dipendenti, compreso il personale con qualifica Dirigenziale.
L’assunzione e lo svolgimento del ruolo dirigenziale, pertanto, non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico. Lo stesso personale non può esercitare attività commerciale, industriale o libero professionale, né tantomeno può assumere impieghi alle dipendenze di privati datori di lavoro.
Ogni rapporto di impiego alle dipendenze dell’Amministrazione statale, dunque, deve essere improntato al principio di tendenziale esclusività.
In tutti i casi, dunque, in cui le SS.LL. si trovino nella situazione di poter o dover svolgere attività diverse da quelle propriamente istituzionali, si richiama e rammenta la necessità di presentare, ove previsto, in tempo utile richiesta di autorizzazione a questo Ufficio. Ciò anche per evitare il verificarsi di situazioni incresciose, nelle ipotesi di riscontro incrociato con l’anagrafe delle prestazioni, che peraltro tutte le Amministrazioni pubbliche sono tenute a presentare annualmente.
Si rammenta, in proposito, che, in base a quanto stabilito dall’art. 53, comma 6, del già citato D.Lgs 165/2001, l’autorizzazione di cui sopra non è necessaria nelle seguenti ipotesi:
- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
- partecipazione a convegni e seminari;
- incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
In tutte le altre ipotesi l’autorizzazione deve essere richiesta allo scrivente Ufficio.
Il direttore generale
Giuseppe Colosio
MM/cl
Per informazioni
Dott.ssa Cristina Lerede
02 574627 294 fax 02 574627 246
Email cristina.lerede@istruzione.it