Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado – Licei Paritari
Denominazioni non in linea con il Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei.
Direzione Generale
Ufficio V – Scuole non statali
Via Ripamonti, 85 – 20141 Milano
Posta Elettronica Certificata: drlo@postacert.istruzione.it
Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 1093
Milano, 3 febbraio 2011
Ai gestori degli istituti secondari
di secondo grado paritari della Lombardia
Ai dirigenti delle scuole secondarie di primo
grado statali e paritarie della Lombardia
Ai referenti per l’orientamento delle scuole
secondarie di primo grado statali e paritarie
della Lombardia
E p.c.
Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali
della Lombardia
Oggetto: Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado – Licei Paritari
Questa Direzione rileva, con riferimento agli organi di stampa, il perdurare di promozioni pubblicitarie riguardanti licei paritari con denominazioni non in linea con il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, (Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei).
Per evitare qualunque incomprensione o fraintendimento con l’utenza, si riporta qui di seguito l’elenco dei licei che rientrano nel predetto ordinamento:
Liceo artistico
Liceo classico
Liceo linguistico
Liceo musicale e coreutico
Liceo scientifico
Liceo scientifico con opzione scienze applicate
Liceo delle scienze umane
Liceo delle scienze umane con opzione economico-sociale
Non possono in nessun caso funzionare in regime di parità licei con denominazioni diverse da quelle sopra elencate. Ai sensi dell’art. 10, c. 1, lett. c, del regolamento sopracitato, eventuali “curvature” della quota di piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche non possono essere superiori al 20 per cento del monte ore complessivo nel primo biennio, al 30 per cento nel secondo biennio e al 20 per cento nel quinto anno; pertanto non possono essere presentate come percorso separato rispetto a quello ordinamentale di riferimento, anche in relazione al titolo di studio conclusivo del percorso stesso.
Inoltre si ricorda che, in base ai regolamenti applicativi della riforma, per l’anno scolastico 2011/12, solo le classi prime e seconde, una volta ottenuto il riconoscimento della parità da parte di questa Direzione, seguiranno il percorso del nuovo ordinamento. Le classi successive potranno invece funzionare in regime di parità secondo i previgenti percorsi, fino ad esaurimento.
Situazioni di sopravvivenza del vecchio ordinamento possono verificarsi unicamente in applicazione dell’art. 3, c. 2, del regolamento (con riferimento ai percorsi delle sezioni bilingue, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo e ad indirizzo sportivo), qualora l’ente gestore non abbia presentato istanza di confluenza in una tipologia prevista dal nuovo ordinamento.
Il dirigente
Luca Volontè
LV/
Ufficio V – Scuole non statali
tel o2 574 627 325 – email: uff5-lombardia@istruzione.it