Scuole primarie paritarie – Convenzioni di parifica – Nuovi alunni disabili – anno scolastico 2016/17
Indicazioni e modalità – Domande entro il termine perentorio del 31 marzo come indicato all’art. 1 del D.M. 84/08 (linee guida applicative del D.P.R. n. 23/08).
MIUR.AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE(U).0003325.14-03-2016
Ai Rappresentanti Legali
Ai Coordinatori Attività Educative e Didattiche
Scuole primarie paritarie
Milano e Provincia – Monza e Brianza
Oggetto: Anno scolastico 2016/17 – Nuove convenzioni di parifica scuole primarie paritarie – Modifica convenzioni scuole primarie paritarie parificate – Nuovi alunni disabili scuole primarie paritarie parificate
Nuove convenzioni di parifica scuole primarie paritarie
Le scuole primarie paritarie che intendono stipulare una nuova convenzione di parifica devono presentare domanda all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X – Via Soderini, 24 – Ufficio IV – Settore risorse umane, finanziarie, strumentali, e comunicazione – Scuole non statali – entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno come indicato all’art. 1 del D.M. 84/08 (linee guida applicative del D.P.R. n. 23/08).
Poiché ai sensi dell’art. 2.2 del citato D.M. 84/08 le convenzioni sono valide per nove anni dalla data della loro stipula, come indicato all’art. 6 dell’atto di convenzione, tutte le scuole primarie paritarie già convenzionate a far tempo dall’anno scolastico 2008/09 non devono riprodurre tale istanza ogni anno.
Modifica convenzioni scuole primarie paritarie parificate
I Rappresentanti Legali interessati dovranno invece presentare, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 84/08, formale istanza di autorizzazione alla modifica della convenzione (come da modello allegato) per i seguenti casi:
- aumento o diminuzione del numero delle classi e/o del numero delle ore di sostegno rispetto a quelle risultanti dall’atto di convenzione o dall’ultima modifica; al riguardo si precisa che per le scuole che dall’anno scolastico 2010/11 non hanno potuto modificare le convenzioni in aumento classi e/o ore di sostegno per le motivazioni indicate nei Decreti n. 754 del 14/12/2011 e 767 del 6/12/2012 della Direzione Generale, occorrerà ripetere la richiesta di modifica di convenzione tenuto conto che l’ultima modifica risale all’anno scolastico 2009/10
- mutamento del Soggetto Gestore (Ente o persona fisica)
- trasferimento di sede.
I termini per la presentazione delle suddette istanze di modifica sono:
- aumento o diminuzione del numero delle classi, entro il 31 marzo 2016 (come da circolare U.S.R. Lombardia prot. 3412 del 4 marzo 2016;
- aumento o diminuzione delle ore di sostegno, 30 settembre dell’anno scolastico di riferimento;
- i mutamenti relativi all’ente gestore ed ai trasferimenti di sede devono essere comunicati prima dell’avvio dell’anno scolastico nel quale hanno effetto.
Si rammenta che, a norma dell’art. 2 del D.P.R. 9/01/08 n. 23, per i previsti effetti economici, saranno considerate convenzionate solo le classi con un numero minimo di dieci alunni.
Nuovi alunni disabili scuole primarie paritarie parificate
Le scuole primarie convenzionate che accolgono alunni disabili iscritti per la prima volta dovranno compilare l’allegato modello, predisposto da questo Ufficio, corredato dalla Diagnosi Funzionale e dal Verbale della visita di accertamento del Collegio ASL e trasmetterlo all’Ufficio scrivente con la massima sollecitudine e comunque non oltre il 31/08/2016.
L’Ufficio scrivente, dopo aver sottoposto alla valutazione del GLH la predetta documentazione, comunicherà le ore di sostegno assegnate per ciascun alunno iscritto.
La stessa documentazione dovrà essere inviata in caso si rendesse necessario procedere ad un riesame della valutazione da parte del GLH provinciale per i casi di alunni disabili già iscritti negli anni precedenti (richieste di accertamento per aggravamento).
Dovranno essere comunicati contestualmente tutti i casi di trasferimento ad altra scuola paritaria o statale (in qualsiasi momento dell’anno scolastico), o di passaggio alla Scuola secondaria di I grado fornendo i seguenti dati :
codice fiscale alunno – n. ore assegnate dal GLH – n. ore attivate dalla scuola – denominazione della scuola in cui l’alunno si è trasferito.
La proposta di modifica della convenzione verrà accettata nei limiti dello stanziamento di bilancio e delle disposizioni ministeriali (art. 3.2 D.M. 84/08).
Nel ringraziare anticipatamente per la preziosa e fattiva collaborazione delle SS.LL., si comunica che qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento potrà essere richiesto al seguente recapito:
- Savoja Alessandro – tel. 02 92.891 527 – e-mail: alessandro.savoja@istruzione.it
Il Dirigente
Marco Bussetti
AP/Sal
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