Esoneri e semiesoneri
per i docenti con funzioni vicarie
Nuove disposizioni per l’emanazione dei provvedimenti di esonero e semiesonero dall’insegnamento dei docenti con funzioni vicarie, ai sensi del Decreto Legge del 6 luglio 2011, n° 98.
Direzione Generale
Ufficio VI – Personale della scuola
Ufficio VII – Dirigenti
via Ripamonti, 85 – 20141 – Milano
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Prot. n° MIUR AOODRLO R.U. 7408
Milano, 13 luglio 2011
Ai dirigenti scolastici delle scuole
di ogni ordine e grado della Lombardia
E p.c.
Ai dirigenti responsabili degli Ambiti Territoriali
della Lombardia
Oggetto: Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie – D.L. 6 luglio 2011, n° 98
Come è noto, l’art. 19, c. 6, decreto legge 6 luglio 2011, n° 98, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica relativa all’organizzazione scolastica, ha abrogato il comma 4 dell’art. 459, dlgs. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’art. 3, c. 88, legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Ne consegue che l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento dei docenti con funzioni vicarie possono essere disposti esclusivamente sulla base dei criteri contenuti nel citato art. 459, commi 2 e 3; in particolare, per i docenti di scuola dell’infanzia o elementare dovrà trattarsi di circolo didattico con almeno 80 classi, mentre i docenti di scuola media, di istituti comprensivi e di istituti di istruzione secondaria di secondo grado potranno ottenere l’esonero nel caso di istituti e scuole con almeno 55 classi, o il semiesonero con almeno 40 classi.
Pertanto, nell’emanazione dei provvedimenti di rispettiva competenza, le SS.LL. osserveranno i criteri sopra evidenziati.
Confidando nella consueta fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.
Luca Volonté
Mario Maviglia
/rz