Chiarimenti per le graduatorie ATA
di circolo e d’istituto di terza fascia
Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA – chiarimenti in merito alla valutazione domande.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Personale della scuola
Prot. n° MIUR AOODRLO R.U. 599
del 24 gennaio 2012
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici
Territoriali della Lombardia
Oggetto: Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA – chiarimenti in merito alla valutazione domande
Allo scopo di garantire omogeneità di trattamento agli aspiranti all’inserimento nelle citate graduatorie di 3ª fascia, e di fornire ogni utile supporto alle istituzioni scolastiche ai fini della massima trasparenza e di assicurare il corretto scambio delle reciproche informazioni, si ritiene opportuno precisare i seguenti punti, dopo aver acquisito in merito il parere favorevole del competente ufficio della Direzione Generale per il Personale Scolastico:
- si valutano come titolo di studio di accesso solo i diplomi di qualifica triennale, non è valutabile come titolo di accesso quello biennale, neanche con attestati integrativi;
- il MIUR raccomanda di attenersi rigidamente alle tabelle di valutazione allegate al D.M. 104/2011. Si valutano solo i servizi alle dirette dipendenze delle Amministrazioni dello stato e degli Enti locali e non di altre amministrazioni pubbliche, come le ASL, le Camere di Commercio etc;
- al momento della pubblicazione delle graduatorie definitive di terza fascia, che saranno prodotte per tutti gli uffici con precedenza massima, saranno automaticamente depennati i candidati presenti nelle graduatorie permanenti provinciali e negli elenchi prioritari in provincia diversa da quella scelta per l’inclusione nelle graduatorie di istituto di III fascia;
- i servizi prestati per lo stesso profilo professionale nei vari anni scolastici non possono essere cumulati tra di loro, ma calcolati per anno scolastico. I giorni residui dell’anno scolastico che non superano il 15° giorno, non vengono considerati come mese intero;
- non è utile il servizio svolto come educatore o istruttore nelle scuole materne come requisito di accesso, mentre può essere valutato come altro servizio.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che per i requisiti di accesso e per la valutazione dei titoli culturali e di servizio, si confermano, per quanto compatibili, le istruzioni operative impartite con nota 1603 del 24 febbraio.
Il Dirigente
Luca Volonté
mcdb/ag