Modifica convenzione scuole primarie paritarie a.s. 2011/2012
Disposizioni per la richiesta di modifica delle convenzioni da parte delle scuole primarie paritarie per l’a.s. 2011/2012
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Ambito Territoriale di Lecco
Area C: ufficio pensioni-servizio legale/conciliazione-scuole non statali-affari generali
Via Marco d’Oggiono, 15 – 23900 – Lecco
Posta Elettronica Certificata: usplc@postacert.istruzione.it
Prot. n. MIUR AOOUSPLC R.U. 4068
Lecco, 30 marzo 2011
Ai Gestori/Rappresentanti legali
delle scuole primarie paritarie
Loro Sedi
Oggetto: Anno scolastico 2011/2012 — Modifica convenzione scuole primarie paritarie
L’art. 2.2 del D.M. 84/08 prevede che le convenzioni sono valide per nove anni dalla data della loro stipula, così come indicato all’art. 6 dell’atto stesso della convenzione. Pertanto, tutte le scuole primarie paritarie già convenzionate a far tempo dall’anno scolastico 2008/09 non devono riprodurre tale istanza ogni anno ma solo richiesta di eventuale modifica della convenzione.
I Rappresentanti Legali interessati a tale modifica dovranno presentare, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 84/08, formale istanza di autorizzazione alla modifica della convenzione (come da modello allegato) per i seguenti casi:
- aumento o diminuzione del numero delle classi e del numero delle ore di sostegno rispetto a quelle risultanti dall’atto di convenzione o dall’ultima modifica;
- mutamento del Soggetto Gestore (Ente o persona fisica);
- trasferimento di sede.
I termini per la presentazione delle suddette istanze di modifica sono:
- per aumento o diminuzione del numero delle classi: 30 giorni dopo la chiusura delle iscrizioni (per il corrente anno scolastico 31/03/2011);
- per aumento o diminuzione delle ore di sostegno: 30 settembre anno scolastico di riferimento;
- per i mutamenti relativi all’ente gestore ed ai trasferimenti di sede: prima dell’avvio dell’anno scolastico nel quale hanno effetto.
Si ricorda che, a norma dell’art. 2 D.P.R. 09/01/08 n. 23, per i previsti effetti economici saranno considerate convenzionate solo le classi con un numero minimo di dieci alunni.
Si precisa, inoltre, che le scuole primarie convenzionate, che accolgono alunni disabili neo riconosciuti, dovranno compilare l’allegato modello, predisposto da questo Ufficio, corredato dalla diagnosi funzionale e dal verbale della visita di accertamento del Collegio ASL e trasmetterlo all’Ufficio scrivente con la massima sollecitudine entro e non oltre il 30/09/2011. Tutti i casi di trasferimento ad altra scuola paritaria o statale, o di passaggio alla Scuola Sec. I° grado di alunni disabili dovranno essere tempestivamente segnalati.
La proposta di modifica della convenzione verrà accettata nei limiti dello stanziamento di bilancio e delle disposizioni ministeriali (art. 3.2 D.M. 84/08).
La documentazione dovrà essere trasmessa all’Ufficio scrivente tramite raccomandata
Il dirigente
Luigi Roffia
Allegati:
Responsabile del procedimento: Rosario Carnabuci
Pratica trattata da: Mario Luisi