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Divieto di fumo: indicazioni operative

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Prot. MIURAOODRLO R.U.  10019
Milano, 22 giugno 2010

Oggetto: Divieto di fumo: accertamento, contestazione e verbalizzazione. Indicazioni operative

Si forniscono le seguenti indicazioni operative  per lo svolgimento dell’incarico conferitovi di vigilanza per il rispetto del divieto di fumo:

  1. le SS.LL. dovranno esibire al trasgressore il provvedimento di incarico ricevuto e, a richiesta, un documento di identità personale;
  2. accertata la violazione, si procede alla redazione del verbale di contestazione, alla presenza del trasgressore che  deve essere informato sulla possibilità di mettere dichiarazioni a verbale;
  3. l’ammontare della sanzione minima è di €. 27,50 (sino ad un massimo di €. 275,00),  sanzione da raddoppiare se la violazione si è verificata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si consiglia di richiedere agli interessati la conferma dello stato di gravidanza o l’età dei bambini;
  4. il verbale va redatto in triplice copia firmato dal trasgressore e dall’accertante, una copia va consegnata al trasgressore stesso e le altre due  restano  all’addetto;
  5. al trasgressore va consegnata una copia del modello F23 per semplificare le modalità di pagamento della sanzione e va ricordato di far avere o di esibire copia dell’ avvenuto pagamento all’Ufficio I;
  6. può succedere che il trasgressore non intenda presenziare alla redazione del verbale e si allontani, oppure non intenda sottoscrivere il verbale stesso ed accettarne copia: in tal caso è necessario richiedere le generalità per procedere poi alla redazione del verbale stesso, nel quale vanno indicati tali ulteriori fatti, se avvenuti, che sarà notificato al domicilio dell’interessato, a cura dell’ufficio I;
  7. qualora il trasgressore non intenda dichiarare le proprie generalità, si procederà d’ufficio ad acquisirle, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall’accertante stesso o da altri presenti al fatto;
  8. unitamente alla copia (o alle copie se il trasgressore non ha voluto firmare o prendere la propria copia), le SS.LL. rimetteranno la scheda riassuntiva del verbale o dei verbali fatti;
  9. le SS.LL. avranno cura di conservare la documentazione relativa alle sanzioni amministrative comminate ai trasgressori  in apposito cassetto o armadio, assicurando il rispetto delle disposizioni previste in materia di trattamento di dati personali.
  10. le SS.LL., quali soggetti incaricati, ove omettano di curare l’applicazione della norma, sono soggetti a sanzione, compresa tra un minimo di €. 220 ed un massimo di €. 2200, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il direttore generale
Giuseppe Colosio

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